RESPONSABILI TECNICI
Samantha Jones, Project Manager
Come noto l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti, è subordinato alla preventiva iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano al gestione di rifiuti.
Le condizioni per l’iscrizione all’Albo sono stabilite dal regolamento n. 120/2014. In particolare le imprese interessate devono nominare, a pena di improcedibilità della domanda d’iscrizione, almeno un Responsabile Tecnico in possesso, tra l’altro, dei requisiti professionali definiti dal Comitato Nazionale.
Con il Regolamento 120/2014 viene introdotto il requisito di "idoneità" per il responsabile tecnico;
A differenza del passato, oggi, coloro che vogliono intraprendere questa attività devono dimostrare la loro preparazione , mediante una verifica iniziale e successive verifiche quinquennali (articolo 12 e 13, decreto ministeriale 120/2014).
In merito ai requisiti , vanno sottolineati tre importanti aspetti e cioè: I compiti del responsabile tecnico, devono essere svolti in maniera effettiva e continuativa;
il Comitato nazionale può disciplinare più nel dettaglio i compiti e le responsabilità del medesimo;
lo stesso Comitato nazionale potrà stabilire limiti all’assunzione contemporanea di più incarichi qualora l’incarico venga attribuito ad un soggetto esterno all’organizzazione dell’impresa.
Con la delibera del 6 maggio il Comitato definisce materie, contenuti criteri e modalità di svolgimento delle verifiche, e precisa la natura professionale che l’R.T. deve avere per l’iscrizione nei diversi settori di attività (categoria e classe d’iscrizione):
ØL’obbligo di verifica ( iniziale e periodica)
Emerge quindi che non è più centrale la formazione ( i famosi moduli), ma diventa centrale la verifica della preparazione :
ØGli anni di esperienza maturati come R.T., legale rappresentante, dirigente o funzionario direttivo tecnico, dipendente affiancante il R.T. in carica.
Gli anni di esperienza sono sempre determinanti , ma cambia la natura dell’esperienza riferita alle mansioni svolte ed alle responsabilità assunte.
Per alcune categorie si prevede anche uno specifico titolo di studio, come vediamo evidenziato nell’allegato A alla delibera.